giovedì 12 ottobre 2017

CARTELLE: REGOLE NOTIFICHE VIA PEC ANCORA CARENTI

La notifica via PEC (Posta Elettronica Certificata) delle cartelle esattoriali da pagare è valida allo stesso livello della comunicazione ordinaria? Essendo la materia recentemente introdotta e sulla quale non vi è giurisprudenza univoca, analizziamo le problematiche. 

Il problema non è la comunicazione PEC in sé, quanto il documento in pdf allegato alla comunicazione certificata che contiene la cartella vera e propria e che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, non rappresenterebbe un valido documento informatico, ma una mera copia.

Varie Commissioni Tributarie Provinciali hanno ritenuto infatti che i documenti inviati via PEC, scrupolosamente analizzati, sarebbero stati "del tutto carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale". Ancora, i documenti sono stati ritenuti non rispondenti a "criteri di univocità e di immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza", come, peraltro, confortato dall'assenza dall'attestazione di conformità, requisiti che, invece, sono indefettibilmente previsti dalle disposizioni normative.
Sul sito SDL Centrostudi potrete scaricare il PDF di un interessante articolo, pubblicato dal Quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore, avente ad oggetto la notifica via PEC delle cartelle esattoriali e la mancanza di indirizzi uniformi della giurisprudenza. Lettura consigliata dallo Studio Legale Ziletti
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 1715 del 26/01/2017, ha ricordato che la notificazione a mezzo PEC si concretizza con  l'invio telematico del messaggio con allegato l'atto da notificare, cui consegue, ex artt. 3 e 6, dpr n. 68/2005, la consegna dello stesso al proprio gestore del servizio Pec, il quale rilascerà la ricevuta di accettazione, unico documento comprovante l'avvenuta spedizione del provvedimento, assumendo il medesimo valore probatorio proprio della ricevuta di spedizione nelle notifiche a mezzo posta;  la trasmissione del messaggio al destinatario, cui consegue, in caso di esito positivo, l'invio al notificante di una ricevuta di avvenuta consegna, unico documento idoneo a certificare la data e l'ora esatta di avvenuto recapito, nonché ad assicurare l'integrità della trasmissione, il tutto con valore legale garantito dall'apposizione della firma digitale, ex art. 24, dlgs n. 82/2005, purché sulla base di apposito certificato qualificato in corso di validità. 

Teniamo a ricordare come l’invio di una mail PEC su una casella di posta non PEC, fa decadere automaticamente il valore legale della PEC stessa, poiché non è possibile ottenere le ricevute di cui sopra

lunedì 9 ottobre 2017

EQUITALIA: PAGA IN RITARDO I FORNITORI, MA PRETENDE PAGAMENTI IMMEDIATI DAI CREDITORI

Forte con i deboli e debole con i forti. È il solito  paradosso che può capitare solo in Italia, spiega Repubblica. L'ex agente della riscossione ha accumulato un ritardo nel pagamento delle fatture di 13 giorni medi rispetto alle scadenze della legge, nel corso del 2016. Tra i comuni il peggior risultato è di Scicli, in Sicilia, con quasi due anni di ritardo



MILANO - La Cgia di Mestre denuncia: "Equitalia è implacabile quando si tratta di andare a caccia dei soldi che i contribuenti devono versare, ma non è altrettanto inflessibile quando si tratta di pagare i suoi fornitori". Secondo l'associazione degli artigiani, che ha analizzato la banca dati del Mef sui pagamenti delle Pa, l'anno scorso Equitalia - che da luglio è stata riaccorpata nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione - ha saldato le fatture dei propri fornitori in ritardo rispetto ai tempi fissati dalla normativa.

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I numeri dicono che l'anno scorso sia Equitalia Spa sia l'Inail hanno pagato i propri fornitori con 13 giorni di ritardo medi ponderati rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge, che prevedono il pagamento fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento, altre Amministrazioni finanziarie sono andate oltre: "L'Inps, ad esempio, ha onorato gli impegni di pagamento con 29 giorni medi ponderati di ritardo e la Sogei Spa (società di Information technology del Ministero dell'Economia delle Finanze) con 14". Continua la Cgia: "Anche per molti ministeri il rispetto dei tempi di pagamento è un optional. Se nel 2016 agli Interni hanno saldato le fatture con 58 giorni medi ponderati di ritardo, il ministero della Giustizia lo ha fatto dopo 52, la Difesa dopo 46 e lo Sviluppo Economico dopo 38. I più virtuosi, invece, sono stati il dicastero dell'Ambiente, che ha anticipato il saldo fattura di 7 giorni, e i ministeri degli Esteri e dell'Economia e delle Finanze che, entrambi, hanno liquidato i fornitori 4 giorni prima della scadenza di pagamento". 

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