giovedì 12 ottobre 2017

CARTELLE: REGOLE NOTIFICHE VIA PEC ANCORA CARENTI

La notifica via PEC (Posta Elettronica Certificata) delle cartelle esattoriali da pagare è valida allo stesso livello della comunicazione ordinaria? Essendo la materia recentemente introdotta e sulla quale non vi è giurisprudenza univoca, analizziamo le problematiche. 

Il problema non è la comunicazione PEC in sé, quanto il documento in pdf allegato alla comunicazione certificata che contiene la cartella vera e propria e che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, non rappresenterebbe un valido documento informatico, ma una mera copia.

Varie Commissioni Tributarie Provinciali hanno ritenuto infatti che i documenti inviati via PEC, scrupolosamente analizzati, sarebbero stati "del tutto carenti di quelle procedure atte a garantire la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale". Ancora, i documenti sono stati ritenuti non rispondenti a "criteri di univocità e di immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e di corrispondenza", come, peraltro, confortato dall'assenza dall'attestazione di conformità, requisiti che, invece, sono indefettibilmente previsti dalle disposizioni normative.
Sul sito SDL Centrostudi potrete scaricare il PDF di un interessante articolo, pubblicato dal Quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore, avente ad oggetto la notifica via PEC delle cartelle esattoriali e la mancanza di indirizzi uniformi della giurisprudenza. Lettura consigliata dallo Studio Legale Ziletti
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n. 1715 del 26/01/2017, ha ricordato che la notificazione a mezzo PEC si concretizza con  l'invio telematico del messaggio con allegato l'atto da notificare, cui consegue, ex artt. 3 e 6, dpr n. 68/2005, la consegna dello stesso al proprio gestore del servizio Pec, il quale rilascerà la ricevuta di accettazione, unico documento comprovante l'avvenuta spedizione del provvedimento, assumendo il medesimo valore probatorio proprio della ricevuta di spedizione nelle notifiche a mezzo posta;  la trasmissione del messaggio al destinatario, cui consegue, in caso di esito positivo, l'invio al notificante di una ricevuta di avvenuta consegna, unico documento idoneo a certificare la data e l'ora esatta di avvenuto recapito, nonché ad assicurare l'integrità della trasmissione, il tutto con valore legale garantito dall'apposizione della firma digitale, ex art. 24, dlgs n. 82/2005, purché sulla base di apposito certificato qualificato in corso di validità. 

Teniamo a ricordare come l’invio di una mail PEC su una casella di posta non PEC, fa decadere automaticamente il valore legale della PEC stessa, poiché non è possibile ottenere le ricevute di cui sopra

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